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mercoledì 22 settembre 2010

per la promozione all’utilizzo delle energie rinnovabili nel territorio comunale

Al Sindaco del Comune di Scanzano J.co
IACOBELLIS Salvatore

All’Assessore all’Ambiente del
Comune di Scanzano J.co
STASI Giuseppe

Al Resp. Ufficio tecnico
Comune di Scanzano J.co



Oggetto: proposta per la promozione all’utilizzo delle energie rinnovabili nel territorio comunale di Scanzano J.co
Al fine di promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle energie rinnovabili e la contro informazione sull’energia nucleare si invia in allegato la proposta in oggetto.

Cordiali saluti.
Gruppo Democrazia Partecipata - Scanzano J.co, 16 settembre 2010
Pasquale Stigliani /Giuseppe Giannuzzi
Promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle energie rinnovabili e la contro informazione sull’energia nucleare

Articolo 1 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale o ristrutturazione di impianto termico è obbligatorio soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica.
Per ristrutturazione di un impianto termico si intende un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell’acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente tabella in funzione della superficie utile dell’alloggio:

TABELLA
Superficie utile
[m2]

Fabbisogno specifico
[Wh/ m2 giorno]

S < 50 m2
87
50 ≤ S <120 m2
72
120 ≤ S < 200 m2
58
S ≥ 200 m2
43

2. Negli altri casi si assumono invece i valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti
riportati nella tabella 2.
TABELLA 2

Tipologie

Fabbisogno specifico
[Wh/persona giorno]
Alberghi per servizi per ogni camera con bagno
3500
Alberghi per servizi per ogni camera con doccia
1745
Alberghi e pensioni con servizi comuni
1455
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi
1455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni
1455

Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza
3500

Edifici per uffici e assimilabili, per attività
commerciali e industriali
580
Edifici adibiti ad attività sportive con docce
1165

3. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde
e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
4. L’esenzione all’obbligo di cui al comma 1 può essere giustificato:
a) nel caso in cui la superficie è posta con orientamento nel quadrante nord;
b) ombreggiamento del 30% determinato da elementi non rimovibili (p.es. fabbricati circostanti).

Al fine di soddisfare il 60% di copertura ACS, risultano avere un rapporto “Superficie lorda collettori minima necessaria / Superficie abitazione > 5%; qualora il rapporto “Superficie lorda collettori minima necessaria / Superficie abitazione < 5%”, ma la superficie per l’installazione sia comunque insufficiente, si applica la regola di installazione del maggior numero di collettori solari possibili;
Nel caso in cui si avvale dell’esenzione per ragioni tecniche, è necessario indicarle negli elaborati grafici. E’ previsto inoltre il controllo di un soggetto terzo sulla relazione tecnica (p.es. il certificatore).
L’esenzione per ragioni tecniche non può essere giustificata nel caso di nuove costruzioni.
In mancanza di elementi conoscitivi che giustifichino le motivazioni tecniche per l’esenzione, non potrà essere rilasciata la licenza edilizia o l'abitabilità.
5. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.
6. È possibile coprire la stessa percentuale di fabbisogno per l’acqua calda sanitaria con l’equivalente energetico prodotto anche da altre fonti rinnovabili diverse dal solare termico.

Articolo 2 - Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia elettrica

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. La produzione di energia elettrica dell’impianto di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1kWp per ciascuna unità abitativa.
3. La produzione di energia elettrica dell’impianto per edifici industriali non inferiori a mq 100,00 non deve essere inferiore a 5kWp.

Articolo 3 - Agevolazioni ICI per i soggetti installatori di impianti a fonti rinnovabili

Come indicato dall’articolo 1 comma 6, lettera a della finanziaria 2008, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, a decorrere dall’anno di imposta 2010, si applica un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.


Articolo 4 – Promozione della conoscenza delle energie rinnovabili e del risparmio energetico

Nel bilancio previsionale annuale, il consiglio comunale dispone la risorsa utile da utilizzare per la creazione di campagne di informazione e conoscenza per la promozione dell’efficienza energetica e dell’applicazione delle fonti energetiche rinnovabili nonché di contro informazione sull’energia nucleare. Le campagne sono gestite dall’assessorato all’ambiente con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e dei cittadini. All’interno delle campagne deve essere attivato un premio rivolto ai cittadini per l’impiego delle rinnovabili o del risparmio energetico. Il regolamento per l’attribuzione del premio è approvato dal consiglio su proposta dell’assessorato all’ambiente.



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