"Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza" di A. Gramsci.

giovedì 30 agosto 2007


Al Sindaco del Comune di Scanzano Jonico
Salvatore Iacobellis
Al Responsabile dell’ufficio Tecnico
Rocco Dichio
Ai Consiglieri Comunali di Scanzano J.co



OGGETTO: Proposta di modifica del Regolamento Edilizio in materia di risparmio energetico e individuazione della “città per la pace”.

Gent.mi,
per contribuire ad sano sviluppo del territorio e con l’auspicio di aprire al più presto una discussione in merito;

preso atto che l’ufficio tecnico del Comune di Scanzano J.co ha da tempo avviato la procedura per la modifica del regolamento Edilizio, disciplinata con Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio";
dato che il T.U. Enti Locali affida al Consiglio Comunale la competenza sull’Urbanistica;
riscontrata l’assenza presso gli uffici competenti del Comune di qualsiasi tipo di atto sullo stato dell’arte di modifica del Regolamento Edilizio;
visto i particolari “interessi distorti” a cui il territorio è soggetto, in particolare nel luogo in cui nel novembre 2003 il Governo aveva individuato la realizzazione del Deposito di Scorie Nucleari di III categoria;
ritenuto opportuno individuare nella area della ex Concessione Mineraria “Terzo Cavone” l’ubicazione della costruendo “città per la Pace” che vede promotore il Premio nobel Betty Williams.
Di dotare il territorio del Comune di un Regolamento Edilizio in materia di risparmio energetico;
considerato giusto è opportuno condividere le scelte attuate attraverso il confronto aperto e partecipato per la realizzazione del nuovo strumento Urbanistico;

PROPONGO una bozza per la modifica del Regolamento Edilizio del Territorio del Comune di Scanzano Jonico.

In Allegato la Bozza proposta di modifica del Regolamento Edilizio in materia di risparmio energetico e individuazione della “città per la pace”.

Il Consigliere Comunale di Scanzano J.co
Pasquale Stigliani

BOZZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DEL RISPARMIO ENERGETICO E INDIVIDUAZIONE DELLA “CITTA DELLA PACE”


Articolo 1
Norme di riferimento

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché l’esercizio e la manutenzione degli impianti, sono ispirati al decreto 27/07/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al d.lgs. 192 del 19 agosto 2005 e sue successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia). Le presenti norme mirano a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per favorire il risparmio energetico, lo sviluppo, valorizzazione e l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, la diversificazione e la decentralizzazione della produzione energetica.
2. Esse mirano altresì, in accordo con il Protocollo di Kyoto sottoscritto dall’UE e recepito dall’Italia, a contribuire a limitare le emissioni dei gas a effetto serra, visti anche i gravi ritardi attuativi del Protocollo stesso nel nostro Paese.
3. Da ultimo, queste norme mirano a promuovere la competitività dei reparti più avanzati nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, innescando un processo virtuoso di incremento della competitività, dell’occupazione di lavoratori in questi settori e di diminuzione dei costi per gli utenti finali.



Articolo 2
Ambito di intervento e applicazione

1. Per limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, nei nuovi edifici di proprietà pubblica e/o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare quanto più possibile il bisogno energetico degli stessi mediante il ricorso a fonti rinnovabili di energia, secondo quanto stabilito nei successivi articoli del presente regolamento edilizio, per quanto riguarda:
-il riscaldamento;
-la produzione di acqua calda sanitaria;
-ogni altro consumo di energia elettrica, compresi il condizionamento e l’illuminazione;
-ogni altro consumo di combustibili di origine fossile (gas naturale etc.).

2. Per limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, nei nuovi edifici di proprietà privata (qualunque sia la destinazione d’uso) è fatto obbligo di soddisfare quanto più possibile il bisogno energetico degli stessi mediante il ricorso a fonti rinnovabili di energia, secondo quanto stabilito nei successivi articoli del presente Allegato Tecnico.
3. I presenti articoli mirano altresì a minimizzare l’utilizzo delle risorse idriche, favorendone il riuso ed il riciclo laddove ciò sia possibile.
4. Con riferimento ai tre commi precedenti, sono fatti salvi gravi impedimenti di natura tecnica o economica sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di permesso di costruire o altro atto autorizzativo; tale relazione sarà valutata dalla Commissione Edilizia, la quale si potrà avvalere del parere della commissione Ecologia.



Articolo 3
Orientamento e posizionamento dei nuovi edifici

1. A meno di documentati impedimenti di natura tipologica, urbanistica e morfologica, da valutare in sede di Commissione Edilizia, la quale si potrà avvalere del parere della commissione Ecologia, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di ±45°.
2. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti tra sud-est e sud-ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, rispostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture a nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
3. Le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre, ore 14) un ombreggiamento limitato al massimo al 20% sulle facciate.
4. I nuovi edifici e edifici soggetti a ristrutturazione anche parziale, non potranno, con la loro sagoma, andare ad ombreggiare per più del 15% della radiazione totale incidente, calcolata come media annuale, i pannelli solari fotovoltaici già installati (al momento della data di presentazione del progetto) sulle coperture delle abitazioni adiacenti. Nei piani attuativi, il divieto è esteso anche ai casi in cui i pannelli siano solari termici.
5. I commi 3 e 4 del presente articolo dovranno essere verificati attraverso una simulazione delle ombre portanti e portate sugli edifici del lotto.



Articolo 4
Isolamento termoacustico degli edifici

1. Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una forte riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni, le strutture di tamponamento dovranno avere i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U:
strutture verticali opache esterne (pareti esterne)
0,34 W/m2K
coperture (piane e a falde)
0,30 W/m2K
basamenti su terreno, cantine, vespai areati
0,35 W/m2K
basamenti su pilotis
0,30 W/m2K
Pareti e solette verso ambienti non riscaldati
0,65 W/m2K

3. Per gli edifici esistenti, qualsiasi intervento sulle coperture (anche la sostituzione totale del manto di copertura) comporta il rispetto delle prestazioni riferite alle coperture contenute nel comma 2.
3. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui al presente articolo, comma 2, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
4. Per qualsiasi edificio è consentito l’aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, oltre i 30 cm, realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà.
5. I valori di trasmittanza riportati nel comma 2 dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di struttura. Per quanto riguarda i sottofinestra, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.



Articolo 5
Prestazioni dei serramenti

1. Nelle nuove costruzioni, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 2,2 W/m2K.
2. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati.
3. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti.



Articolo 6
Schermature

1. Tutte le chiusure trasparenti verticali e orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell’irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo (21 giugno ore 14) e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.
2. È consentito l’uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo. Il dimensionamento delle chiusure trasparenti deve essere tale da garantire l’illuminazione naturale nel rispetto del Regolamento Locale d’Igiene. Il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02.



Articolo 7
Sistemi di captazione e sfruttamento dell’energia solare passiva

1. Nelle nuove costruzioni e in quelle esistenti è consentita la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva che non saranno computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) siano progettate in modo da integrarsi, valorizzandolo, nell’organismo edilizio nuovo o esistente;
b) dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all’invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore > 5 mm;
d) siano separate dall’ambiente retrostante da una parete priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;
e) siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall’esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale).
f) i locali retrostanti abbiano comunque un’apertura verso l’esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione.
g) il fattore medio di luce diurna (ηm), nell’ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale, e specificamente di spazi di fruizione per attività principale, risulti comunque ηm > 2.
h) il progetto architettonico, redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, sia stato approvato dall’Ufficio competente. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la norma UNI “Calcoli per energia dispersa e irraggiamento solare secondo le norme” EN ISO 13790 e 13789, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra.
i) La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.



Articolo 8
Riscaldamento invernale

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli nei quali è prevista la completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento, nel caso in cui il vettore energetico utilizzato sia il gas naturale è fatto obbligo l’impiego di caldaie a condensazione o pompe di calore a gas nel rispetto dei rendimenti previsti dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni. La circolazione dei fluidi vettore deve essere opportunamente isolata mediante il ricorso a rivestimenti coibentati ad alta efficienza energetica.
2. In alternativa o in aggiunta alle tipologie impiantistiche di cui al comma 1, si consiglia l’utilizzo di:
a. impianti di microcogenerazione ad alta efficienza
[1];
b. impianti alimentati a biomassa (legno, pellets, etc);
c. pompe di calore ad alta efficienza (secondo quanto specificato all’art. 12, comma 4);
d. pompe di calore geotermiche;
e. altri sistemi innovativi ad alta efficienza energetica la cui compatibilità sarà valutata dalla Commissione Edilizia, la quale si potrà avvalere del parere della commissione Ecologia.
3. Nel caso di impianti a circolazione di fluido vettore (pannelli radianti o battiscopa ad irraggiamento termico), è fortemente consigliato produrre almeno il 20% del calore (calcolato su base annuale) da pannelli solari termici.
4. è fortemente consigliato l’utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti e/o nelle solette, e/o nelle pareti esterne (lato interno) dei locali da riscaldare. In alternativa, è consigliato l’utilizzo di battiscopa ad irraggiamento termico o di sistemi di ventilazione forzata alimentati da pompe di calore ad alta efficienza energetica (secondo quanto specificato all’art. 9, comma 2).
5. Per i nuovi edifici pubblici e/o ad uso pubblico, è fatto obbligo produrre almeno il 20% del calore per il riscaldamento (calcolato su base annuale) mediante pannelli solari termici o altra fonte di energia rinnovabile.




Articolo 9
Impianti centralizzati di produzione del calore

1. Negli edifici di nuova costruzione organizzati in condomini con più di quattro unità abitative, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L’intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
2. è vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.



Articolo 10
Contabilizzazione dei consumi di energia termica

1. Allo scopo di ridurre i consumi di combustibile, incentivando la gestione energetica autonoma, è d’obbligo effettuare la contabilizzazione individuale obbligatoria del calore utilizzato per riscaldamento invernale, così da garantire che la spesa energetica dell’immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
2. La norma di cui al comma precedente è obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione non utilizzanti sistemi autonomi. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
a. rifacimento della rete di distribuzione del calore;
b. interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e/o commerciale.



Articolo 11
Sistemi di regolazione locale della temperatura

1. Allo scopo di ridurre i consumi energetici è reso obbligatorio installare opportuni sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, etc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica in quantità interessante, etc.).
2. La norma del comma precedente si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
a. interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento;
b. rifacimento della rete di distribuzione del calore;
c. interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e/o commerciale.
3. Il dispositivo installato sull’elemento di erogazione del calore dovrà risultare sensibile a variazioni di temperature di ± 0,5 °C e presentare tempi di risposta Tr <1 min.



Articolo 12
Impianti di climatizzazione estiva

1. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva.
2. L’installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purché:
a. la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un progettista;
b. nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate;
c. realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi.
d. i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico o termico;
e. i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) dei novi edifici non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale;
3. Per la produzione dell’acqua refrigerante negli impianti di condizionamento estivo è suggerito l’impiego di macchine frigorifere ad assorbimento alimentate ad acqua calda o a gas, purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione alimentata elettricamente. A tal proposito, si consiglia l’utilizzo di acqua calda prodotta con pannelli solari termici ad alta efficienza.
4. Tutte le nuove macchine per condizionamento estivo o climatizzazione alimentate ad energia elettrica devono appartenere obbligatoriamente alla classe di efficienza “A” (o migliori) per quanto riguarda il funzionamento a freddo (EER) e alla classe di efficienza “A” o “B” (o migliori) per quanto riguarda il funzionamento in pompa di calore (COP).
5. I commi precedenti si applicano:
a. ai nuovi edifici;
b. agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia;
c. agli edifici esistenti, in caso di installazione di nuovo impianto di climatizzazione o di rifacimento dell’impianto esistente.

Articolo 13
Impianti solari termici

1. è resa obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari. I pannelli possono essere liberamente installati su qualsiasi tipo di copertura di qualsiasi edificio, indipendentemente dalla sua ubicazione urbanistica; l’appartenenza al centro storico non comporta alcuna limitazione, fatte salve le norme in materia di beni culturali.
2. L’installazione dell’impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l’intero fabbisogno energetico dell’organismo edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento a combustibili fossili è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua complessiva del fabbisogno energetico pari ad almeno il 60%. Il dimensionamento della superficie captante potrà essere eseguito utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione presso gli Uffici Comunali e nel Sito Internet comunale.
3. I pannelli solari termici devono essere installati su tetti piani, su falde esposte preferibilmente a sud, sud-est, sud-ovest. In generale, si adottano le seguenti indicazioni per l’installazione:
a. gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici;
b. nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. L’impatto visivo non può essere considerato d’ostacolo alla loro installazione.
4. Le dispersioni dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda sanitaria devono essere evitate mediante l’utilizzo di coibentazioni ad alto risparmio energetico.
5. Si consiglia l’utilizzo dei pannelli sottovuoto a circolazione forzata, ad alta efficienza energetica, con serbatoio di accumulo adiacente all’eventuale post-riscaldatore alimentato a combustibile fossile; si consiglia inoltre la copertura totale del fabbisogno energetico annuo.
6. I commi precedenti si applicano:
a. ai nuovi edifici;
b. agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia;
c. agli edifici pubblici esistenti, in caso di rifacimento o sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari; per tutti gli edifici pubblici, la quota di fabbisogno energetico di cui al comma 2 da soddisfare mediante i pannelli solari temici è elevata al 75%.
7. I pannelli solari termici sono l’unico metodo di riscaldamento consentito per le nuove piscine, la ristrutturazione o il rifacimento delle piscine esistenti o dei loro impianti termici.
8. L’installazione di pannelli solari termici o il loro ampliamento non è soggetto a DIA o altro titolo autorizzativo, qualora la superficie captante risulti inferiore a 50 m2 complessivi. L’unico obbligo per il soggetto proponente è presentare una dichiarazione in carta libera all’Ufficio Tutela Ambiente, a fini di censimento del parco energetico rinnovabile.
9. Qualora l’installazione sia prevista a terra, il proponente deve produrre documentazione idonea a giustificare questa scelta in luogo dell’installazione su coperture. La domanda sarà comunque valutata dalle Commissioni Edilizia, la quale si dovrà avvalere del parere della commissione Ecologia.

Articolo 14
Autosufficienza della produzione di energia elettrica

1. In considerazione della dipendenza italiana dai combustibili di origine fossile, la quale comporta gravi problemi in termini di effetto serra, produzione di inquinanti pericolosi per la salute umana e forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri per il soddisfacimento della domanda energetica nazionale, è fortemente consigliata l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che soddisfi almeno il fabbisogno interno dell’edificio, calcolato su base annuale.
2. Per gli edifici di nuova costruzione con almeno 4 unità abitative e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale con almeno 4 unità abitative, è obbligatorio installare impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione che siano di potenza pari ad almeno 0,5 kWp per ciascuna unità abitativa.
3. Gli Uffici Comunali offrono tutto il supporto tecnico e legislativo necessario per effettuare correttamente la scelta dell’impianto migliore dal punto di vista ambientale e del ritorno economico, anche in considerazione delle forme di incentivo economico disponibili al momento.
4. L’installazione di pannelli fotovoltaici o il loro ampliamento non è soggetto a DIA o altro titolo autorizzativo, qualora la superficie captante risulti inferiore a 200 m2 complessivi (uso residenziale) o 500 m2 complessivi (uso terziario o produttivo) e non sia realizzata a terra. L’unico obbligo per il soggetto proponente è presentare una dichiarazione in carta libera all’Ufficio Tutela Ambiente, a fini di censimento del parco energetico rinnovabile. I pannelli possono essere liberamente installati sui tetti di qualsiasi edificio, indipendentemente dalla sua ubicazione urbanistica; l’appartenenza al centro storico non comporta alcuna limitazione, fatte salve le norme in materia di beni culturali.
5. Qualora l’installazione sia prevista a terra, il proponente deve produrre documentazione idonea a giustificare questa scelta in luogo dell’installazione su coperture. La domanda sarà comunque valutata dalle Commissioni Edilizia, la quale si dovrà avvalere del parere della commissione Ecologia.
6. Tutti gli edifici esistenti, laddove sia previsto qualsiasi intervento sulle coperture (anche la semplice sostituzione del manto di copertura), devono obbligatoriamente prevedere idonea predisposizione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto o su altre superfici non a terra.


Articolo 15
Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione

1. In base alle considerazioni di cui al precedente articolo, comma 1, è fatto obbligo di utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore per l’illuminazione delle parti comuni, sia interne che esterne.
2. Le prescrizioni di questo comma si applicano a tutti gli edifici, nuovi o esistenti, in cui si renda necessaria la creazione di un nuovo punto luce o la sostituzione di una lampadina esistente.
3. Per contenere ulteriormente i consumi energetici, è fatto obbligo di utilizzare sistemi di regolazione automatica degli impianti di illuminazione esterna (spegnimenti automatici temporizzati, interruttori crepuscolari e volumetrici, etc.). In particolare è vietato mantenere accese le luci esterne in assenza di persone per più di dieci minuti dal loro allontanamento dalla fonte luminosa. Il comma presente si applica a tutte le nuove costruzioni ed a quelle esistenti oggetto di modifiche o rifacimenti dell’impianto di illuminazione esterna. Il divieto di mantenere le luci esterne accese per più di dieci minuti dall’allontanamento degli utilizzatori si applica anche alle costruzioni esistenti in cui questa regolazione sia già possibile senza l’installazione di ulteriori elementi impiantistici.



Articolo 16
Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acque per uso idro-sanitario

1. Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici. Inoltre, le modalità di prelievo dell’acqua destinata all’alimentazione dell’impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.
2. In tutte le destinazioni con presenza di impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:
· reti di distribuzione dell’acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;
· impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell’acqua calda, per il calcolo della portata delle reti, si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 918221 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.
3. Nel caso dell’alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste dall’Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire l’ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento.
Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 m. al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.
4. Nel caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico si dovranno tener presenti le seguenti disposizioni;
· devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde; queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante).
· devono essere utilizzate le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate.
· devono essere adottate le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali.



Articolo 17
Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
2. I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.
3. In tutte le destinazione lo smaltimento delle acque reflue deve rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.
4. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/99 per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.
5. Nelle zone indicate al comma 4, al fine di concorrere alla realizzazione di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, attraverso appositi accordi di programma con gli enti interessati. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto a un depuratore a fanghi attivi. Altri elementi a favore della fitodepurazione sono la creazione di un.area verde irrigua e di aspetto piacevole e la possibilità di riutilizzare l’acqua depurata, ricca di nutrienti, per giardini, ecc.



Articolo 18
Contenimento dei consumi idrici: contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (art. 25, D.Lgs. 11/5/99 n° 152).



Articolo 19
Contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche.
2. Il provvedimento riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.
3. Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
· la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
· la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
4. Negli edifici condominiali con più di 3 unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 m2, è obbligatorio realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso “potabile”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria, così come stabilito dal Regolamento Regionale n. 2 del 24-3-2006.



Articolo 20
Contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si consiglia l’adozione di sistemi che consentano l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce.
2. ll provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione.
3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate per impedire:
· l’intasamento di cassette e tubature
· la diffusione di odori e agenti patogeni
L’eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione.
Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L’impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto dall’ufficio di igiene.
4. Il requisito è soddisfatto se: per le nuove costruzioni i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero, pari ad almeno al 70%, delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici; sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità dell’acqua concordati con l’ASL) che le rendano atte agli usi compatibili all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne; sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il W.C.) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione). Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se: il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle parti esterne dell’organismo edilizio); si prevedono, per i terminali della rete duale esterna, idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).
5. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell’immobile e disponibile presso il custode o l’amministratore.


Articolo 21
Contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 m3 per ogni 30 m2 di superficie lorda omplessiva degli stessi.
4. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l’acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di eventuale adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
5. L’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.



Articolo 22
Certificazione energetica

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal 1°luglio 2008 nel caso di compravendita di edifici esistenti, costituiscono documenti necessari per ottenere l’agibilità, l'Attestato Energetico e la Targa Energetica emessi seguendo la procedura di calcolo “BESTClass”.
2. L’Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere redatto da un tecnico abilitato da SACERT sulla base di procedure che tengono conto di una validazione in fase progettuale e di eventuali controlli in cantiere. Nel rispetto dell’Art. 10 della Direttiva 2002/91/CE il tecnico certificatore dovrà essere un soggetto terzo e non potrà quindi coincidere né con il progettista, né con il Direttore dei Lavori, né con qualsiasi altra persona coinvolta nella fase progettuale o realizzativa dell’edificio.
3. Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. potrà richiedere la Certificazione Energetica, comunque a sue spese, all’Amministrazione Comunale che la potrà svolgere direttamente, attraverso propri tecnici accreditati SACERT oppure incaricare un tecnici certificatori abilitato da SACERT.
4. Il tecnico certificatore rilascerà l’Attestato di Certificazione Energetica, l’Amministrazione comunale, effettuate le verifiche, provvederà a rilasciare la relativa Targa Energetica “ClassEnergia” che dovrà essere esposta sull’edificio in luogo ben visibile dal fronte stradale.
5. I tempi necessari per il rilascio della documentazione attestante la qualità energetica dell’edificio (Attestato e Targa) non potranno, in alcun caso, influire sui tempi necessari per l’ottenimento del certificato di agibilità.



Articolo 23
Incentivi Edilizzi

Gli incentivi di carattere edilizio si attuano mediante:

1. L’esclusione dal calcolo della Superficie Utile, ai fini edilizi, degli spessori realizzati per esigenze di isolamento termico nei muri esterni per la parte eccedente le dimensioni minime di 30 cm e fino a 50 cm complessivi, nei solai con spessore oltre i 20cm e fino a 45 cm. Complessivi;
2. L’esclusione dal calcolo dei volumi edificatori, in ottemperanza agli indici di fabbricabilità del vigente Regolamento Edilizio, dei volumi inerenti la parte di muratura realizzata per esigenze di isolamento termico, i volumi da scomputare si ottengono moltiplicando lo spessore di muratura eccedente i 30 cm per il perimetro dell’edificio misurato in posizione mediana rispetto alla muratura da scorporare a cui si aggiungono i volumi calcolati moltiplicando lo spessore dei solai eccedenti i 20 cm per la superficie del solaio medesimo.
3. L’esclusione, ai fini del calcolo dei volumi edificatori e della Superficie Utile, dei volumi tecnici e delle superfici inerenti le serre bioclimatiche, i sistemi di captazione e sfruttamento dell’energia solare integrati nell’edificio (muri di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a “doppia pelle”, camini solari, tetti captanti).
L’unità di misura per il calcolo dello spessore è il metro lineare e lo spessore di muratura da scorporare si calcola a partire dal perimetro esterno e va arrotondato all’unità inferiore. Le intercapedini d’aria non possono avere spessore superiore a 10 cm. Lo spessore complessivo del muro dovrà essere considerato vincolante ed inamovibile a fronte di successivi interventi edilizi.



Articolo 23
Incentivi Economici

Gli incentivi di carattere economico si attuano mediante:

1. É ammessa la riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione al raggiungimento…….dei target
2. In alternativa a quanto sopra è ammessa la riduzione dell'ICI del….al raggiungimento…..
3. In alternativa a quanto sopra è ammessa l’incremento volumetria di costruzione del… al raggiungimento……
4. In alternativa a quanto soprasono ammessi srgavi…..recuperati con l'extragettito



Articolo 24
Individuazione dell’area per l’ubicazione di micro insediamenti produttivi agro-turistici

1. E’ individuata nell’area ricadente la ex concessione mineraria di Terzo Cavone, da…..a…., l’ubicazione di micro insediamenti produttivi agro-turistico. All’interno dell’area è prevista il recupero delle costruzioni esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni con un indice di fabbricazione….. allo scopo recettivo turistico-educativo per un massimo di posti letto ….. Sono previsti inoltre all’interno dell’area, da disciplinare con delibera del Consiglio Comunale, la realizzazione di opere ricreative e di accoglienza, strutture sportive, didattiche, ludiche, campeggi, da integrarsi nel progetto della costruenda “Città della Pace”.
2. I nuovi insediamenti dovranno essere costruiti attraverso le innovative tecniche di Bioclimatica ed assumere gli standard europei di “Casa Passiva” con un consumo per il fabbisogno energetico termico dell’involucro edilizio inferiore ai 15 kWh/m2a e una potenza inferiore ai 10 W/m2.
3. La pubblica illuminazione sarà realizzata attraverso l’applicazione di lampioni alimentati da energia fotovoltaica.
4. Le opere realizzate soggette alla normativa vigente devono integrarsi al territorio valorizzandone il patrimionio naturale, ecologico, storico e sociale, considerando fortemente Il mare, la foce del fiume Cavone, il Sito d’Importanza Comunitario e il patrimonio forestale, gli insediamenti della riforma agraria e i prodotti enogastronimici locali.
5. L’opera di progettazione vedra coinvolti gli enti di ricerca e di promozione delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
6. Tale opera sarà sostenuta in parte con Fondi privati o con Finanziamento Comunitario Europeo, e/o con fondi Regionali, e/o con fondi provinciali per le compensazioni ambientali del Centro Itrek presso la Trisaia di Rotondella.


Articolo 25
Sportello Informativo

E’ costituito presso il Municipio del Comune di Scanzano J.co lo sportello informativo ai cittadini per diffondere la conoscenza delle fonti energetiche rinnovabili e delle interventi di risparmio energetico:
- sull’innovazione e le diverse tecnologie;
- meccanismi d’incentivazione;
- visione di esperienze realizzate.
Lo sportello è gestito da……
[1] Per gli impianti di microcogenerazione, con “alta efficienza energetica”si intendono impianti in cui l’IRE (Indice di Risparmio Energetico, così come definito nella Direttiva 42/02 dell’AEEG) sia > 5%.

mercoledì 29 agosto 2007

Sintesi del Consiglio Comunale dell’8 agosto per l’approvazione del Rendiconto 2006




Non è semplice sintetizzare in una pagina un C. C. e il rendiconto. Ho voluto darvi solo alcuni spunti che possono essere approfonditi insieme qualora lo riteniate opportuno.

Prima di discutere il punto in merito al rendiconto, dopo il termine della bagarre,
ho ritenuto opportuno interrogare il Sindaco su Arit, Cit, e parcheggi a mare.
1) Quanti sono, cosa hanno prodotto e quanto sono costati al Comune gli incarichi professionali affidati per meglio gestire i rapporti tra Comune e Arit e rivedere la convenzione con l’Ente di Riscossione Comunale.
2) Come mai l’Ufficio Cit Holding aperto presso la casa Comunale dei cittadini di Scanzano per il ritiro dei curriculum è stato chiuso.
3) Se il caos sulla vendita dei grattini per il pagamento del parcheggio a mare e il mancato intervento dei vigili per far rispettare il pagamento sia dovuto al fatto che mancano le ordinanze per la realizzazione delle strisce e altri adempimenti normativi.

Le risposte sono state tutte insoddisfacenti nel loro contenuto e per le forme con la quale il Signor Sindaco Iacobellis si è rivolto.

Avendo approvato il rendiconto oltre il 31 giugno 2007, il Comune di Scanzano ha assunto lo stato di Ente strutturalmente deficitario con alcune conseguenze: controlli dell’Osservatorio della Finanza da parte del Ministero degli Interi; vincoli di spesa; con probabile la conseguenza di perdere alcuni trasferimenti dello stato centrale, come l’ultima rata.
In merito alla relazione del rendiconto, ho richiesto subito al segretario quale dei documenti riguardanti l’elenco dei residui fosse quello di riferimento. Si perché tra le strane cose ho avuto l’opportunità di ritirare presso gli uffici competenti lo stesso documento con la stessa data e numero di protocollo ma di diverso contenuto. Tra i due identici documenti, per la loro matrice, vi sono circa 4 milioni di euro di residui differenti.
Per tale motivo ho chiesto di mettere a verbale tale discrepanza di dati.
Dopo un distrazione del genere è difficile effettuare un analisi concreta dei documenti d’approvare per il rendiconto.
Da i diversi documenti, Conto di Bilancio, Conto Patrimoniale e Relazione dei Revisori si evince che i residui ammontano ad oltre 15 milioni di euro. Tali residui sono per la meta crediti che devono essere riscossi o pagati. Rispetto al precedente rendiconto 2005, differentemente da quanto dichiarato dal Sindaco Iacobellis, se non fossero considerati i mutui, nel 2006 non vi sono enormi scostamenti tra i residui. Si evince che da un analisi a campione, differentemente da quanto disposto dal testo unico, i revisori non hanno riscontrato residui non esigibili. In tal caso è utile tener presente che la Corte dei Conti, nel maggio 2007, ha chiesto all’amministrazione il rendiconto 2005 e l’elenco dei residui attivi.
Pare strano che, tenuto conto del rispetto della convenzione tra comune e Arit, nei riguardi dell’Arit vi sono residui attivi per oltre 1 milione di euro. Ho l’Arit è inadempiente alla convenzione ho i dati potrebbero essere poco attendibili.
I revisori non hanno individuato lo sforare di alcuni parametri individuati per la determinazione del dissesto, tipo il rapporto tra entrate e residui attivi e altro.
Inoltre è stato segnalato da parte dei revisori:
- di monitorare il contenzioso civile adottando provvedimenti prudenziali e cautelativi;
- che occorre una diversa gestione della partita dei proventi per permesso di costruire, rilevati nel titolo IV e destinati al Titolo I della spesa;
- la necessità di divulgare i contenuti più importanti degli atti del rendiconto;
- il mancato calcolo dell’ammortamento dei mutui;
- il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006;
- l’assenza dell’Albo dei beneficiari di contributi ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000;
- l’assenza del referto sul controllo interno di gestione.

Pasquale Stigliani

martedì 28 agosto 2007

Perché per protesta ho abbandonato il Consiglio Comunale



Prima di tutto chiedo scusa per il ritardo con la quale riprendo i lavori di questo Blog.

Quando decisi di candidarmi credevo che finalmente dopo anni in cui il consiglio comunale si svolgeva di mattina avremmo potuto avviare un percorso di avvicinamento dei cittadini di Scanzano J.co alla politica, iniziando dalla convocazione accessibile dei consigli garantendo maggiore accesso alle discussioni che riguardano la comunità. Un anno dopo ci ritroviamo punto e a capo.
La struttura di una comunità è determinata in particolare nel suo bilancio. Con esso si decidono i settori da sostenere finanziariamente e le risorse da spendere per i servizi ai cittadini ma anche da dove prelevarle. Il C. C. è competente in materia di bilancio. Secondo il Testo Unico degli Enti Locali sia la fase di elaborazione che quella d’approvazione devono essere posti a conoscenza dei cittadini, per questo sono previsti forme di partecipazione ad incominciare dall’informazione dei suoi contenuti.
Noi che abbiamo fatto?
Sia per il Bilancio di Previsione 2007 che per il rendiconto 2006 (approvato l’8 agosto), oltre a non aver coinvolto i cittadini, abbiamo convocato il C. C. di mattina, in orari non facilmente accessibili. Il C. C. del Rendiconto è stato convocato l’8 agosto 2007 alle ore 12.00. Tenuto conto del ritardo accademico il C. C. è iniziato verso le 12.45 alla presenza dei solo addetti ai lavori, diversamente a quanto le procedure stabiliscono.
Quali sono le motivazioni?
Qualche male lingua motiva l’orario della convocazione in quanto si concilia alle disponibilità vacanziere di alcuni Amministratori, per concordare arrivo e partenza per le ferie.
Cosi abbiamo convocato un C. C. non per informare, per portare a conoscenza i cittadini sulle scelte a loro riguardanti, ma per evitare di far perdere coincidenze ad amministratori vacanzieri.
Anche per me non vi sono altre motivazioni, visto che non ho sentito altre smentite. Grave è il “fatto” che, anziché essere disponibile dei cittadini e alla partecipazione politica, si pensa alle proprie vacanze. Se cosi non fosse, qualcuno smentisca.
Grave è anteporre i propri bisogni ai diritti dei cittadini.
Per questo, dopo la mia relazione che cercherò di sintetizzarvi, ho ritenuto utile protestare (che non è peccato come suggerito da Monsignor Brigantini, Arcivescovo di Locri) abbandonando l’aula senza votargli contro.
Credetemi, era desolante. Al momento della discussione del rendiconto non vi era un cittadino presente.
Auspico che il Consiglio Comunale venga convocato solo nel pomeriggio o di sera, possibilmente ad orari accessibili.

sabato 11 agosto 2007

Scanzano, intemperanze verbali




Approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2006

«C'eravamo tanto amati...” è il titolo del film che potremo attribuire al clima che si respira nel Consiglio comunale. L’ultima riunione ha registrato alcuni scontri (verbali) tra i componenti dell’assemblea, tutti eletti nella stessa lista, quella dell’”Unione per Scanzano”. Così, da una parte, Giuse ppe Giannuzzi (Rifondazione), che “spara” interrogazioni a raffica, e Pasqualino Stiglia i (indipendente), che contesta il sindaco Salvatore Iacobellis (Ds) ed i suoi assessori come neanche il più duro oppositore. Dall’altra parte, il resto della coalizione che mostra segni di insofferenza con il consigliere Mario Mele (Ds) e l’assessore Sante Pantano (IdV) che, ad un certo punto, attaccano per la sua conduzione dei lavori il presidente del Consiglio, Angelo Lunati (Sdi). Il tutto fra schermaglie di Giannuzzi e Mele, con Lunati intenzionato a sospendere i lavori e“stoppato” dal resto dell’assise. Così di fronte alla “bagarre”, passano in secondo piano gli argomenti inseriti all’ordine del giorno come quello del rendiconto della gestione finanziaria 2006 ed altri adempimenti di bilancio. Argomenti approvati in pochi minuti dopo l’abbandono dell’aula da parte del contestatore Stigliani. Abbandono motivato dall’ora di convocazione del Consiglio, ore 12, «pare – ha dichiarato - per permettere arrivi o partenze dalle vacanze. E qui, ad ascoltarci, alla faccia della sbandierata volontà di far partecipare i cittadini, ci sono soli i vigili, lo stenotipista ed i cronisti. Arrivederci». Alle 14.30, tuttavia, ultimata la relazione dell’assessore alle finanze, Pasqualino Truncellito, i morsi della fame hanno preso anche i cronisti.
Dalla Gazzetta del Mezzogiorno FIlippo Mele